Pannelli Fotovoltaici e Scambio sul Posto – Guida

Lo scambio sul posto permette di utilizzare il sistema elettrico come un magazzino dell’energia immessa in rete. Con scambio sul posto si intende infatti l‘intesa tra il GSE e il titolare di un impianto a pannelli fotovoltaici, con il quale il primo consente al secondo di consumare l’energia elettrica prodotta dall’impianto, in un secondo momento rispetto a quello di produzione.

Se l’impianto fotovoltaico non fosse convenzionato con lo scambio sul posto, in altri termini, indurrebbe il suo proprietario a consumare l’energia elettrica nell’istante in cui viene prodotta, che sarebbe impossibilitato ad immagazzinarla e ad utilizzarla quando più necessario. In questi termini, l’impianto fotovoltaico diverrebbe fortemente inefficiente, con perdite significative di potenza energetica.

Con la stipula della convenzione dello scambio sul posto tra il Gestore dei Servizi Energetici e il titolare di un impianto fotovoltaico, invece, gli sprechi vengono pressoché azzerati: la rete elettrica assorbirà infatti l’energia generata dall’impianto fotovoltaico, divenendo l’immagazzinatore di tutta l’elettricità prodotta in surplus rispetto a quanto consumato nell’istante di produzione e consentendo il consumo posticipato al titolare dell’impianto.

Lo scambio sul posto è richiedibile da tutti i titolari di un impianto alimentato da fonti rinnovabili, con potenza non superiore ai 20 kW, o non superiore ai 200 kW se entrato in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 o di cogenerazione. La convenzione ha una durata annuale e viene tacitamente rinnovata. Il titolare dell’impianto fotovoltaico che intendesse recedere all’intesa con il GSE può inviare la disdetta con lettera raccomandata, 60 giorni prima della data di recesso. Ricordiamo in tal proposito che chi richiede la disdetta dalla convenzione per lo scambio sul posto, sarà impossibilitato a richiedere una nuova convenzione prima dell’anno successivo.

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